LIBRO BIANCO sui diritti sovrani e sulla giurisdizione esercitabili nelle aree di zona economica esclusiva italiana

Per un prolungato arco temporale, l’Italia non si è avvalsa della facoltà di istituire una zona economica esclusiva (ZEE).

Poco più di un decennio dopo la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (CNUDM)1, con una scelta improntata a un approccio prudenziale e parziale, l’Italia ha optato per l’adozione di un istituto ibrido, di natura intermedia rispetto a una piena ZEE e circoscritto a finalità prevalentemente ambientali. Si tratta della cosiddetta zona di protezione ecologica, autorizzata dalla legge 8 febbraio 2006, n. 612, e successivamente attuata con il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 2011, n. 2093, che ha provveduto a istituirla nel Mediterraneo occidentale, nel Mar Ligure e nel Mar Tirreno.

Il mutamento della politica marittima italiana si è registrato nel 2021. Con la legge 14 giugno 2021, n. 914, e segnatamente con l’art. 1 della stessa, il legislatore italiano ha definito un nuovo quadro normativo di riferimento, autorizzando l’istituzione di una ZEE “oltre il limite esterno del mare territoriale”. In attuazione di tale disposizione, con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 2025, n. 1935, l’Italia ha proceduto all’istituzione di tre distinte aree della propria ZEE: la prima nel Mar Tirreno centro-meridionale, la seconda nel Mare Ionio e la terza nel Mare Adriatico settentrionale e centro- meridionale.

Né la legge del 2021 né il d.P.R. del 2025 definiscono in modo puntuale i contenuti dei diritti sovrani e gli ambiti di giurisdizione che l’Italia, ai sensi della CNUDM e delle altre pertinenti norme di diritto internazionale, potrà esercitare nelle proprie aree di ZEE.

Il presente “libro bianco”, dopo un breve sguardo comparato alle legislazioni di altri Stati, si prefigge di dar conto di alcuni rilevanti sviluppi del diritto internazionale del mare e dell’ambiente, come emersi anche nella giurisprudenza internazionale, i quali potrebbero essere tenuti in considerazione dal legislatore nazionale in fase di emanazione della normativa di dettaglio in materia di ZEE.

Le sezioni 1-6 (ad eccezione del paragrafo della sezione 5, concernente la Convenzione sulla diversità biologica, pp. 16-18) sono state curate dall’Unità di ricerca dell’Università degli Studi di Messina

Prof. Emanuele La Rosa
Prof. Alberto Marchese
Prof. Michele Messina (Responsabile dell’Unità di Ricerca) Prof.ssa Anna Pitrone
Prof.ssa Francesca Perrini
Prof. Roberto Virzo (Curatore del Libro Bianco)

Il paragrafo della sezione 5 concernete la Convenzione sulla diversità biologica, pp. 16-18 e le sezioni 7-8 sono state curate dall’Unità di ricerca dell’Università degli Studi di Macerata

Dott.ssa Elena Ardito
Prof. Andrea Caligiuri (Curatore del Libro Bianco)
Prof.ssa Laura Salvadego (Responsabile dell’Unità di Ricerca) Dott.ssa Carmen Vitale

Unità di ricerca dell’Università degli Studi di Genova

Dott.ssa Elena Ardito
Prof. Simone Carrea (Responsabile dell’Unità di Ricerca) Prof.ssa Paola Ivaldi
Prof. Lorenzo Schiano di Pepe
Prof.ssa Chiara Tuo

Unità di ricerca dell’Università degli Studi di Milano Bicocca

Proff.ssa Irini Papanicolopulu (Responsabile dell’Unità di Ricerca)

Dott.ssa Matilde Rocca